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Le Clausole Vessatorie

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Nell’articolo odierno, affronteremo un argomento che, siamo certi, sarà di grande interesse per i nostri Clienti e Lettori: le Clausole Vessatorie.

Cosa sono le Clausole Vessatorie

Sono quelle condizioni (clausole appunto) inserite all’interno di un contratto o di un regolamento contrattuale, che per il loro contenuto comportino uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno di una parte, che viene “vessata” (oppressa, sfavorita) a beneficio della controparte.

Quali sono le norme di riferimento

• Il Codice Civile - artt. 1341 e 1342

• Il Codice del Consumo - artt. 33 e ss del d.lgs. 205/2006

Quali e quando vengono applicate

• si applica la normativa codicistica (quindi il riferimento è il Codice Civile), nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori (B2B, ossia business to business) o tra consumatori (C2C, ossia consumer to consumer);

• si applica invece la disciplina consumeristica (quindi il riferimento è il Codice del Consumo), nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore (B2C, ossia business to consumer).

Tutele

Il consumatore, in seguito alla sottoscrizione del contratto e qualora ritenga di essere stato palesemente sfavorito da clausole vessatorie, può chiedere al giudice (che dovrà chiaramente valutare ed esprimere un giudizio nel merito) di liberarsi dal vincolo e di dichiararne la nullità della singola clausola.

Per il resto, il contratto rimane valido.

Una clausola per quanto vessatoria, non viene invece dichiarata nulla, qualora il professionista provi che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale col consumatore.

Sono invece sempre nulle le clausole che, sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o effetto di:

1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore risultante da un fatto o da un'omissione del professionista (è cioè nulla una clausola che esonera il professionista da responsabilità per danni al consumatore);

2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista (al consumatore non può quindi essere impedito di procedere giudizialmente contro il professionista che non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto);

3. prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto (il consumatore deve dunque potere conoscere tutte le clausole del contratto e non deve sottoscrivere clausole che rimandano ad altre clausole non inserite nel contratto).

Clausole NON vessatorie

L’art. 34 del codice del consumo enumera una serie di clausole che non sono mai da ritenersi vessatorie, ossia:

• quelle che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in Convenzioni Internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione Europea o l’Unione Europea;

• quelle che siano state oggetto di trattativa individuale.

Le Clausole che si presumono Sempre Nulle

Vi sono delle clausole che, sebbene oggetto di trattativa, hanno oggetto o effetto tali da renderle comunque nulle, senza possibilità di fornire prova contraria.

Il codice del consumo disciplina le clausole vessatorie fino a prova contraria: in questi casi la legge dà per presunta, salva la prova contraria da parte del professionista, l’esistenza del “significativo squilibrio” degli obblighi contrattuali a carico del consumatore.

Il professionista dovrà dimostrare, secondo le disposizioni che regolano l’accertamento della vessatorietà di cui all’art. 34 del codice, che la clausola non crea uno squilibrio significativo fra le posizioni giuridiche dei contraenti, ovvero che è stata oggetto di un’apposita trattativa con il consumatore.

Contratto concluso mediante moduli e formulari

Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli e formulari (nel campo immobiliare ad es. gli Incarichi di Mediazione o i Mandati di Vendita), incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

La nullità delle clausole vessatorie

Per quanto riguarda l’accertamento della vessatorietà delle clausole, l’art. 34 del codice del consumo individua alcuni criteri per la valutazione del carattere abusivo di una clausola: la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, nonché alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

Al contrario, la valutazione della vessatorietà non deve riguardare la determinazione dell’oggetto del contratto, né l’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Le clausole vessatorie nei rapporti tra Consumatori

Ribadiamo che quanto sopra esposto, relativo al possibile ricorso al Codice del Consumo, riguarda soltanto i contratti conclusi tra il professionista e il consumatore.

Per quanto concerne invece, i contratti conclusi tra Consumatori Privati (ad esempio un preliminare di compravendita) o comunque tra soggetti di pari forza contrattuale, resta applicabile esclusivamente la normativa del codice civile.

Soltanto laddove una delle parti si traduca nei fatti in parte “forte”, per avere predisposto unilateralmente le condizioni generali di contratto ovvero quando si dovesse avvalere di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali (come accade ad esempio si stipula un contratto con una compagnia assicurativa), il soggetto “debole” sarà tutelato dalla previsione normativa che richiede una specifica approvazione per iscritto delle condizioni più penalizzanti, pena l’inefficacia delle stesse.

E’, come sempre in ambito giuridico, un tema estremamente vario, complesso e dalle molteplici sfaccettature.

Certamente non potremo qui esaurire le informazioni, ma il nostro obiettivo è, come sempre, quello di fornire degli spunti di riflessione e le informazioni di base, che consentano di agire con consapevolezza nel momento della sottoscrizione di un contratto o della realizzazione di un Sogno.

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