L'Ecobonus al 110% è certamente una delle novità di maggiore rilievo introdotte dal Decreto Rilancio (art. 119 del DL 34/20), che ha innalzato la Detrazione Fiscale prevista per gli interventi di Riqualificazione Energetica ed Adeguamento Antisismico al 110% della spesa sostenuta regolarmente fatturata.
Si ha quindi la possibilità di Ristrutturare gli Immobili praticamente a Costo Zero, a patto di rispettare determinate norme e procedure
Sono moltissime le informazioni che girano in Rete ma spesso sono estremamente tecniche e poco fruibili da chi potrebbe utilizzare il bonus
Cerchiamo quindi di chiarire in dettaglio le informazioni in maniera molto semplice, dando le reali procedure e le principali risposte del MISE in merito ai quesiti più frequenti
Al fine di beneficiare del SUPERBONUS 110%, il Decreto Rilancio e le successive integrazioni, prevedono ad oggi oltre alle pratiche catastali ed urbanistiche, la produzione di 36 documenti.
Il proprietario dell’immobile, in caso di cessione del credito alla banca, dovrà fornire la seguente documentazione attestante:
I requisiti soggettivi
1) il titolo di detenzione/possesso dell'immobile. Quindi se:
- proprietario, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie, sarà necessario presentare l'atto di acquisizione del diritto (acquisto, successione, donazione, ecc.), rilasciato dai pubblici registri immobiliari:
- detentore (locatori, comodatari) dell'immobile va prodotto:
a) il contratto di locazione/comodato registrato;
b) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- familiare convivente del possessore/detentore bisogna consegnare:
a) il certificato dell’anagrafe (per convivenza);
b) il titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
c) sempre la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge:
a) la documentazione attestante l'assegnazione;
b) il titolo di possesso (certificato immobiliare);
c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario;
- convivente di fatto del possessore/detentore:
a) il certificato dell'anagrafe (per convivenza);
b) titolo di possesso (certificato immobiliare o contratto registrato);
c) la dichiarazione di consenso da parte del proprietario
- futuro acquirente, con preliminare di vendita regolarmente registrato, immesso nel possesso dell'immobile:
a) preliminare registrato da cui si evinca l'immissione in possesso (per esempio il contestuale comodato); b) la dichiarazione del consenso da parte del proprietario.
2) la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che le spese sostenute/da sostenere per i lavori agevolabili sono/saranno a proprio carico, quindi con assenza di eventuali contributi;
3) la dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si dichiara che l'immobile non è detenuto nell'ambito di attività di impresa o di attività professionale (non applicabile a sisma ed ecobonus);
4) per soggetti diversi dai proprietari e titolari di altri diritti reali di godimento, documentazione attestante il possesso di reddito nell'anno in cui si sostengono le spese agevolabili come contratto di lavoro, busta paga mensile, pensione, fatture emesse, redditi di natura finanziaria (interessi attivi, conto titoli, conto deposito);
5) un’altra dichiarazione sostitutiva d'atto notorio con la quale si impegna a ottenere e produrre a richiesta tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento del credito di imposta come previsto dal decreto Rilancio;
6) il titolo abilitativo edilizio (se previsto) o l’autocertificazione inizio/fine lavori. Ad esempio, abilitazioni amministrative dalle quali si evince la tipologia dei lavori e la data di inizio dei lavori se previste dalla tipologia di intervento o, in assenza, autocertificazione che attesti la data di inizio e fine lavori.
Check list immobile
7) autodichiarazione del cliente che attesti se ha usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni, specificando dettaglio (il requisito in verità era presente nella bozza del decreto Requisiti del ministero dello Sviluppo economico poi è stato tolto);
8) visura catastale;
9) Ape stato iniziale;
10) analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
11) relazione tecnica ai sensi della legge 10/91;
12) dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
13) pratica edilizia;
14) elaborati grafici in dwg;
15) preventivi e/o computi metrici;
16) dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
17) documentazione fotografica intervento;
18) certificazioni serramenti nuovi;
19) dati e certificati nuovi oscuranti;
20) schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;
Ad avanzamento lavori dopo almeno il 30% degli stessi:
21) comunicazione inizio lavori;
22) preventivi e/o computi metrici;
23) fatture Sal e computi metrici quantità realizzate;
24) documentazione fotografica e Sal;
25) asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dell’articolo 119 Dl 34/20;
26) scheda descrittiva dell’intervento;
27) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda
A fine lavori
28) preventivi e/o computi metrici;
29) dichiarazione di fine lavori;
30) Ape stato finale;
31) fatture e computi metrici quantità realizzate;
32) documentazione fotografica a fine lavori;
33) asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 Dl 34/20;
34) segnalazione Certificata di agibilità;
35) scheda descrittiva dell'intervento;
36) ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.
Quindi, relativamente all’aspetto tecnico-esecutivo, al fine di ottemperare, a quanto richiesto dal decreto, risulta necessario svolgere una Spcifica Attività per ogni singolo intervento.
EffettoCasa per il tramite delle Strutture Tecniche accreditate, è in grado di provvedere a:
1. Analisi Fattibilità - Preliminare e Definitiva
2. Progettazione, Esecuzione ed Asseverazione intervento
3. Interventi sull’involucro dell’edificio (Cappotto termico, facciata ventilata, coibentazione coperture, ecc)
4. Eventuali pratiche comunali (CILA, SCIA, Permesso a Costruire, Nulla Osta Paesaggistici, ecc), con conteggio di relativi oneri, reversali, bolli, e tutte le spese da corrispondere alle varie istituzioni (Comune, ecc.).
Quali interventi si possono effettuare?
Bisogna preliminarmente distinguere tra interventi trainanti ed interventi trainati. Gli interventi trainanti, indicati nel comma 1 dell'art. 119, sono costituiti da interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari, nonché da interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Quest'ultimo intervento si articola diversamente a seconda della tipologia di edificio in cui è realizzato. Infatti, in caso di condominio, tale intervento deve interessare le parti comuni dell'edificio; deve, cioè trattarsi della sostituzione di un impianto c.d. centralizzato. Invece, per edifici unifamiliari e plurifamiliari, non essendovi per definizione parti funzionalmente in comune, l'intervento di sostituzione riguarderà impianti esistenti di climatizzazione invernali c.d. autonomi. Inoltre, solo per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari, situati esclusivamente in aree non metanizzate, c'è la possibilità di optare per caldaie a biomassa.
Gli interventi trainati, cioè quegli interventi che possono beneficiare del c.d. Superecobonus solo se connessi agli interventi precedentemente indicati, in via esemplificativa, possono citarsi: la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l'isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano le parti comuni dell’involucro dell’edificio con un’incidenza complessiva minore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Quali soggetti giuridici possono beneficiare del Superbonus?
I soggetti giuridici che possono beneficiare del Superbonus sono:
- condomìni;
- persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo il limite delle due unità immobiliari per interventi di efficientamento energetico;
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato iscritte negli omonimi registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazione, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Qual è il Processo di Approvazione in Assemblea di Condominio?
Il comma 9-bis dell'art. 119 del DL Rilancio, introdotto dal DL Agosto, semplifica la procedura di deliberazione dell'assemblea condominiale. Infatti, le deliberazioni dell'assemblea di condominio, costituitasi ai sensi dell'art. 1139 c.c., aventi per oggetto non solo l'approvazione degli interventi di efficientamento energetico e/o sismico, ma anche gli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 del DL Rilancio, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Molte altre sono le domande a cui vorremmo dare qui risposta ma è evidente come la materia sia ampia ed estremamente complessa e necessiti quindi di Professionalità altamente specializzate
Rivolgendoti ad EffettoCasa, avrai la possibilità di fissare un incontro personale con uno dei nostri Ingegneri e Tecnici, per avere ogni possibile chiarimento in merito ad altri quesiti, fattibilità e costi.