Chiama ora

La Procura – Tipi e Caratteristiche

Schermata-2021-10-13-alle-12.00.59.

La Procura è una procedura molto utilizzata anche nelle compravendite immobiliari ed è disciplinata dagli articoli 1387 e seguenti del c.c.

E’ l’atto con il quale una parte conferisce a uno o più soggetti la propria rappresentanza, ovvero il potere da parte del Rappresentante (Procuratore) di porre in essere un atto giuridico in vece del Rappresentato (Procurante), agendo in nome e per conto di quest’ultimo.

E’ un atto Unilaterale e non ha bisogno dell’esplicita accettazione del Procuratore (cioè del Rappresentante), a differenza di un normale contratto che, al contrario, necessita della sottoscrizione di tutte le parti coinvolte.

La firma di colui che beneficia della Procura non è necessaria, perché questo atto conferisce un mero potere, non un obbligo.

In sintesi, al Rappresentante viene data la possibilità di agire in nome di un’altra persona (il Rappresentato), senza però assumere alcun obbligo di svolgere il compito previsto.

Le Tipologie più utilizzate

A seconda dell’ampiezza dei poteri conferiti, si può distinguere la Procura in: Speciale, Generica, Generale ed institoria.

La Procura Speciale

E’ conferita al Rappresentante, per il compimento di un determinato atto e che si esaurisce in un unico contesto e può quindi essere utilizzata una sola volta.

Con la Procura Speciale il Rappresentante può decidere in piena autonomia, tutti gli elementi dell’atto giuridico, oppure il Rappresentato ha facoltà di circoscrivere rigorosamente l’ambito nel quale il Rappresentante può completare la volontà dello stesso Rappresentato. 

La Procura Generale 

Conferisce al Rappresentato il potere di compiere in sua vece gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.

L’ampiezza della Procura può essere varia e può prevedere limiti di valore, di tempo o limiti riguardanti l’attività giuridica permessa.

La Procura Generica 

A differenza della Procura Generale, conferisce al Rappresentante il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, limitatamente ad uno specifico settore di interesse del Rappresentato. Tipico esempio di questa tipologia di Procura è quella che le banche conferiscono al proprio personale incaricato della stipula dei contratti di mutuo.

La Procura notarile

E’ necessaria tutte quelle volte in cui l’atto posto in essere dal Rappresentante, necessiti della forma ufficiale ai fini della validità o dell’espletamento delle formalità pubblicitarie relative.

Sebbene infatti, ai fini ad esempio del trasferimento di un bene immobile, sia teoricamente sufficiente la semplice forma scritta non autenticata, questa non sarà sufficiente per porre in essere la trascrizione dell’atto che dovrà essere successivamente redatto dal notaio.

Solo la Procura redatta dal notaio, legittimerà le parti a trascrivere la compravendita nei registri immobiliari.

La Responsabilità del Notaio in sede di Procura

A fine di tutelare tutte le parti coinvolte nell’efficacia della Procura, la Terza Sez. Civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 7746 dell’8 aprile 2020, si esprime dichiarando come Il Notaio sia responsabile per i danni che taluno subisce a causa della discordanza tra l’identità effettiva e quella attestata in una procura conferita a terzi con superficialità.

Essendo poi la Procura un atto che spesso coinvolge persone anziane o con patologie tali da poter limitare l’esecuzione di un negozio giuridico, il Notaio dovrà accertarsi, senza ombra di dubbio, della capacità di intendere e volere del Procurante (Rappresentato), anche mediante la richiesta di un certificato medico della ASL di competenza territoriale, attestante la piena capacità del soggetto, al fine di tutelarne gli interessi.

Tempi per la redazione di una Procura notarile 

Una volta consegnata la documentazione necessaria richiesta dal notaio, è subito possibile procedere alla redazione della stessa in tempi molto brevi. 

Cosa serve per fare una Procura notarile 

Sono necessari i documenti di identità (codice fiscale e carta d’identità o documento equivalente) di colui che conferisce Procura nonché di colui che la riceve.

Altri documenti necessari alla sottoscrizione di una Procura notarile, variano in base al tipo e alle finalità della stessa. Qualora la Procura abbia ad oggetto, ad esempio, la compravendita ovvero la donazione di un immobile, è buona norma riportare in atto gli estremi identificativi del bene compravenduto-donato e quindi indicare i dati dell’immobile ed il prezzo minimo da riscuotere. 

Ancora, la Procura può avere a oggetto la costituzione di diritti reali (ad esempio un diritto di superficie o una servitù) e in questi casi, sempre unitamente ai dati catastali relativi ai beni oggetto dell’atto stipulando, sarà bene riportare anche il anche il corrispettivo pattuito ed eventualmente la durata dei diritti. 

È fondamentale limitare il più possibile la discrezionalità del Procuratore e per fare questo è necessario inserire quanti più dati possibili. 

Durata di una Procura notarile 

La Procura, a prescindere da quale sia il tipo, non può mai durare oltre la vita di colui che la conferisce. 

La Procura Speciale, poi, si esaurisce in un unico contesto a differenza della Procura Generale o Generica che possono essere spese più volte a patto che rientrino in attività previste nella Procura stessa. 

Obblighi del Rappresentante

Gli atti compiuti da parte del Rappresentante avranno la caratteristica di essere direttamente efficaci nella sfera giuridica del Rappresentato (art. 1388 del c.c.).

Dal punto di vista giuridico dunque, sarà esattamente come se gli atti siano posti in essere dal Rappresentato.

Limiti della Procura

Il Rappresentante tuttavia, nell’esercizio del potere conferitogli tramite Procura, dovrà osservare dei limiti ben precisi.

Questi infatti, non potrà mai eccedere i limiti previsti nell’atto di delega.

Ove sia stato conferito, ad esempio, il potere ad acquistare un bene immobile, il Rappresentante non potrà contrarre con una ditta appaltatrice, accordi per il restauro o qualsiasi altro accordo non previsto nella Procura.

Il contratto compiuto in difetto dei poteri di rappresentanza, risulterà inefficace.

Cosa succede se il Procuratore eccede i propri poteri?

È il caso del “falsus Procurator”, cioè colui chi agisce come Rappresentante senza averne i poteri e, sempre in tale veste, conclude un contratto con un terzo.

È ovvio che il falsamente Rappresentato non può essere obbligato all’osservanza del contratto concluso dal falso Rappresentante ma potrebbe essere comunque interessato a fare propri gli effetti di detto contratto poiché conveniente. 

L’operato del Procuratore che abbia agito in mancanza di poteri del Procuratore o in eccedenza di quanto previsto, può essere comunque sanato mediante ratifica.

La Procura institoria

La legge prevede una particolare tipologia di Procura Generale nell’ambito delle imprese commerciali: questa è la Procura institoria, che ai sensi dell’art. 2203 c.c., è l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, con cui un imprenditore attribuisce ad un soggetto il potere di compiere tutti gli atti inerenti all’esercizio dell’impresa, fatti salvi i limiti voluti dalle parti. 

Infatti, con il termine institore, la legge individua il lavoratore posto a capo dell’impresa o di un suo ramo al fine di esercitare funzioni gestionali, prescindendo dalla stabilità del rapporto interno, finendo con l’essere un alter ego dell’imprenditore.

Anche in questo caso siamo di fronte ad un argomento estremamente delicato, per cui è necessario porre la massima attenzione.

Consulenti EffettoCasa Romasono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimento, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasaroma.itsu WhatsApp al numero 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine social cercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

Se ti interessa ricevere settimanalmente le nostre news, diventa un follower delle pagine social di EffettoCasa_Roma e lasciacise ti fa piacere, un like

Scopri anche Tu che Effetto fa EffettoCasa!