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L'Accettazione dell'Eredità

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Come EffettoCasa Roma (www.effettocasaroma.it), tante volte abbiamo ascoltato Clienti alle prese con quesiti derivanti da un’Eredità.

E tante volte abbiamo dovuto supportarli per risolvere dubbi o problemi derivanti da informazioni errate o incomplete.

Oggi affrontiamo un tema molto tecnico ma di grande interesse:

L’Accettazione dell’Eredità

In base all’art. 480 del c.c., per accettare l’eredità, gli aventi diritto hanno un termine di dieci anni dalla morte del de cuius, decorso il quale il relativo diritto si prescrive.

Vediamo quali sono le modalità di accettazione dell’eredità.

Accettazione Espressa, Tacita o con Beneficio d’inventario

L’accettazione si definisce Espressa, se fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con annotazione nel registro delle successioni e, in presenza di beni immobili, trascritta presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Comportano invece accettazione Tacita dell’eredità, tutti quegli atti dispositivi del patrimonio del defunto, attraverso i quali l’erede dimostri la volontà di accettare.

In tal caso, il consenso all’accettazione è desumibile dal comportamento inequivocabile dell’erede.

Tra questi possono ad es. farsi rientrare gli atti di compravendita dei beni ereditari, le disposizioni di pagamento (prelievi, bonifici, etc.), le donazioni con denaro facente parte del patrimonio ereditario ed altri atti che implichino, senza dubbio, l’accettazione dell’eredità.

Differenza tra Atti Dispositivi ed Atti Conservativi

A differenza degli atti Dispositivi che abbiamo riportato in precedenza, gli atti Conservativi del patrimonio, cioè quelli finalizzati ad evitare il depauperamento e la distrazione del patrimonio - quindi a mantenerlo invariato ma anche ad incrementarlo - non comportano automaticamente accettazione dell’eredità.

Essi infatti, sono espressione di un potere gestorio del chiamato (non ancora erede) all’eredità, nel periodo in cui questa risulta giacente, cioè non ancora accettata da alcuno degli eredi.

Tra questi atti possono farsi rientrare, ad esempio, il mantenimento dei contratti di locazione dei beni ereditari e la riscossione dei relativi canoni, la manutenzione ordinaria dei beni stessi ed in generale tutte le attività necessarie ad amministrare il patrimonio ereditario.

Voltura catastale degli immobili

Un’ipotesi di accettazione tacita è quella consistente nell'effettuazione della voltura catastale degli immobili ereditati, al fine di intestarli al soggetto o ai soggetti, a cui sono pervenuti i beni.

Di ciò si è occupata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11478/2021, nella quale è stato affermato che “l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sè a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale”.

Volontà di Trasferimento della proprietà

La voltura catastale non è quindi un mero atto fiscale ma è rilevante anche per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare, in quanto solo chi intende accettare l’eredità, si assume l’onere di effettuarla.

Tale principio, precisa la Suprema Corte, si coordina con un altro, già espresso in giurisprudenza, secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi soltanto dal comportamento del successibile, non di altri, compresi eventuali altri chiamati all’eredità, salvo espressa delega da parte del primo.

Quando si deve fare l’accettazione tacita di eredità?

Chiunque desideri vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, se non ha mai accettato espressamente l’eredità, deve trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità per garantire al suo acquirente che il suo acquisto non possa mai essere messo in discussione.

Perché il notaio è obbligato a trascrivere l’Accettazione Tacita dell’Eredità?

Quando si stipuli un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengano da una successione, il notaio è tenuto a trascrivere l’accettazione tacita di eredità per garantire la Continuità delle Trascrizioni, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita.

Il motivo principale per il quale è necessaria tale formalità, è la tutela del terzo acquirente e dell’eventuale banca mutuante, dalla fattispecie dell’erede apparente.

È infatti possibile, che chi vende sia erede solo apparentemente e quindi chi acquista, potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero ed essere tenuto, così, a restituirgli il bene.

Tale rischio, però, non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità a favore dell’erede apparente purché l’acquirente dell’immobile sia in buona fede.

Accettazione con beneficio d'inventario

Secondo l'articolo 490 del c.c., l'accettazione con beneficio d'inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un'eredità ma vuole evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto.

Di norma, quando ci si trova ad ereditare dei beni, il patrimonio dell'erede e quello del de cuius diventano un unicum, per cui all'erede passano non solo i beni mobili e immobili, ma anche crediti, obbligazioni ed eventuali debiti. 

Perciò chi entra in possesso dell'eredità, deve onorare anche le situazioni debitorie e quando queste siano ingenti, l'accettazione dell'eredità può rivelarsi tutt'altro che conveniente.

A tutela dell'erede, è stato dunque istituito l'istituto del beneficio d'inventario, che permette di evitare di far fronte a parte dei debiti contratti dal defunto quando era in vita.

Per accettare l'eredità con Beneficio d'Inventario, è necessario seguire la procedura formale prevista agli artt. 484 e ss del c.c., dovendo utilizzare solamente la forma espressa e non tacita. 

La legge prevede che l'accettazione con beneficio d'inventario sia obbligatoria in alcuni casi particolari per tutelare soggetti giuridicamente più deboli quali i minori, i minori emancipati, gli interdetti, gli inabilitati ed inoltre le persone giuridiche, le fondazioni, le associazioni e gli enti non riconosciuti.

 

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