Alcune tra le più fastidiose incombenze nel vivere la propria casa, riguardano i rapporti con i propri vicini ed in particolare, i rapporti condominiali.
Molti Clienti ci chiedono dettagli in merito alle norme che regolamentano la vita condominiale.
Approfittiamo delle nostre news settimanali, par cominciare a fare un po' di chiarezza.
Saranno necessarie più “puntate” per proporre le informazioni salienti che, proprio per l’estrema complessità del tema, non potranno essere trattate in maniera completamente esaustiva ma cercheremo di dettagliare i temi di maggiore interesse.
Come sempre, i Consulenti EffettoCasa Roma (www.effettocasaroma.it) saranno a disposizione dei Clienti che desiderino approfondire i vari argomenti.
Un po' di Storia
Fino all’introduzione della legge n. 200 dell’11 dicembre 2012 (detta anche Riforma del Condominio), non esisteva una definizione compiuta di “Condominio negli Edifici”, né nel Codice Civile, né nelle numerose leggi speciali che si occupano di aspetti peculiari dell’istituto.
La L. 200/2012, ha completamente rinnovato la materia, modificando diversi articoli del Codice Civile ed aggiungendone dei nuovi, al fine di adeguare la regolamentazione di una realtà così complessa al contesto contemporaneo totalmente diverso dal periodo in cui fu promulgato lo stesso Codice.
Cos’è un Condominio
Addirittura non esisteva l’esatta definizione di cosa fosse un condominio ma recentemente è stata introdotta una normativa speciale, il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, entrato in vigore il 19/07/2014, al cui articolo 2, ci si preoccupa di dare la definizione del condominio come edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni
Il Regolamento di Condominio
Il regolamento di condominio contiene un insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare.
La giurisprudenza lo ha definito lo «statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività» (Cass. 12342/1995).
Il regolamento, come dice il nome, regola la vita di condominio, indicando le norme da seguire sull’uso dei beni comuni, sulla ripartizione delle spese, sul decoro del palazzo e così via (art. 1138 c. 1 c.c.). È sempre redatto in forma scritta a pena di nullità (Cass. S.U. 943/1999) e si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall’amministratore (art. 1130 c. 1 n. 7 c.c.).
L’adozione del regolamento condominiale è obbligatoria negli stabili in cui il numero di condomini sia superiore a dieci (art. 1138 c. 1 c.c.).
L’amministratore del Condominio
Gli articoli 9 e 10 della L. 200/2021, si occupano della figura dell’amministratore di condominio e stabiliscono le regole relative alla nomina, alla revoca e agli obblighi di quest’ultimo.
I nuovi articoli 1129 e 1130 del Codice Civile, definiscono i poteri dell’amministratore, le responsabilità su di esso incombenti ed i conseguenti casi di revoca per violazione dei suoi doveri.
Altre novità riguardano la durata in carica dell’amministratore che passa da uno a due anni, con la possibilità di revocare anticipatamente l’amministratore in alcuni casi espressamente previsti (tra cui la mancata apertura del conto corrente obbligatorio).
Dall’esame della riforma, emerge la volontà di definire un profilo più responsabile e trasparente della gestione condominiale, nell’esclusivo interesse dei condomini ed a garanzia degli interessi dei terzi, in modo che il ruolo e le funzioni dell’amministratore ne escano rafforzati e al contempo i condomini possano più agevolmente controllare l’operato dell’amministratore, anche a mezzo del consiglio di condominio, con funzioni consultive e di controllo.
La presenza dell’amministratore è prevista come obbligatoria nei condominii che abbiano più di otto condomini (art. 1129 c. 1 c.c.).
Nelle prossime settimane, esamineremo altri temi fondamentali come ad es. “le parti comuni dell’Edificio” o “la possibilità di tenere Animali da compagnia in un appartamento” o qualsiasi altro tema ci venga segnalato dai Clienti, attraverso il sito www.effettocasaroma.it, su WhatsApp al numero 366.22.78.458 o sulle nostre pagine social cercando EffettoCasa_Roma su Facebook, Instagram e YouTube.
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