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Casa Occupata Abusivamente – Adesso si Libera Velocemente

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Ne abbiamo parlato poche settimane fa in un Articolo che ha avuto un’eco importantissima, dove si evidenziava il dramma vissuto da tante famiglie senza dimora che occupano casa abusivamente, riversando però la loro terribile posizione sulle spalle di altre famiglie alle prese, spesso, con situazioni altrettanto difficili.

A questo proposito, lo scorso 11 settembre, l'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, tra l'altro, l'articolo 10 del DDL sicurezza, che introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo reato di "Occupazione Arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui".

Cosa prevede?

Eliminiamo innanzitutto un falso mito che già qualcuno sta cavalcando per varie motivazioni.

Questa norma non ha valore per gli inquilini ai quali è scaduto un contratto di locazione e per i quali il Locatore può agire per le vie consuete, ma viene introdotto nel Codice Penale l'articolo 634-bis, che prevede il carcere da 2 a 7 anni per chi commette il reato di Occupazione Abusiva (Violenta o con Minaccia) di un Immobile. 

Il Dettaglio delle Nuove Norme

Il nuovo articolo recita testualmente: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l'immobile occupato".

Si procede d'ufficio "se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità".

Più in dettaglio, ai sensi del secondo comma dell’articolo 634-bis, “soggiace alla stessa pena chiunque, fuori dai casi di concorso, si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione.”

Il terzo comma prevede una causa di non punibilità in favore dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

Il quarto comma prevede poi che il delitto sia punibile a querela della persona offesa, quindi di chi ha subito l’occupazione.

Con una modifica apportata in sede di Commissione, è stato tuttavia stabilito che nei casi in cui il fatto sia commesso ai danni di una persona incapace, per età o per infermità, il reato sia direttamente perseguibile d’ufficio.

Elemento fondamentale è che l’articolo 10 così approvato, preveda non solo l’inserimento nel Codice Penale nell’ambito dei delitti contro il patrimonio, dell’articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) ma anche nel Codice di Procedura Penale, l’importante introduzione dell’art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell’immobile che vedremo in seguito).

Pertinenze

Le fattispecie di cui al primo comma, relative rispettivamente all’occupazione o detenzione di immobile destinato a domicilio altrui con violenza o minaccia (primo periodo) e all’appropriazione di domicilio altrui con artifizi o raggiri (secondo periodo), si applicano anche alle pertinenze dell’immobile medesimo.

Analogamente, anche la procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile di cui all’art. 321-bis c.p.p. introdotto dal comma 3 dell’articolo 10, si applica alle pertinenze abusivamente occupate.

Si potranno Liberare Velocemente gli immobili

Infine, come accennato in precedenza e in fondo è l’elemento forse più rivoluzionario di tutto il DDL, è stato introdotto nel Codice di Procedura Penale l’art. 321-bis, che stabilisce un procedimento d’urgenza finalizzato a consentire alle forze di Polizia di poter liberare con celerità gli immobili e di restituirli agli aventi diritto.

Conclusioni

Parliamo di un argomento delicatissimo e fortemente dibattuto dalle diverse forze politiche, che certamente non esaurirà qui i suoi effetti.

Neanche a dirlo, seguiremo anche questa vicenda con grande attenzione per fornire a tutti i Clienti e ai Lettori gli aggiornamenti più significativi.

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