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Donazioni - Abbiamo Scherzato!

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Il Fatto

Non più tardi della scorsa settimana, a seguito della lettura della bozza della Legge di Bilancio 2024, avevamo scritto che l’odiosa applicazione dell’art. 563 del c.c., quello che regola l’azione di Restituzione di un bene donato, era finalmente arrivata al capolinea, rendendo sicure le compravendite degli immobili provenienti da Donazione e immettendo sul mercato (e quindi costituendo ricchezza per altrettante famiglie) molte migliaia di immobili bloccati fino alla termine della prescrizione, che può essere ventennale dal momento della donazione o decennale dalla morte del donante.

È stata una Sorpresa?

Avevamo espressamente avvisato comunque di attendere fino all'approvazione definitiva della Legge di Bilancio per festeggiare, perché siamo abituati da sempre ai misteri della politica.

Sinceramente però stavolta sembrava veramente difficile ipotizzare un dietro front così repentino, quantomeno riguardo un argomento che non trova alcuna giustificazione normativa nella vita reale e che costituisce un'enorme e inutile spada di Damocle per tutte le parti in causa.

Perché se da un lato è assolutamente necessario ricercare la massima tutela per gli eredi che si sentono defraudati dei propri diritti, dall’altro appare totalmente ingiusto penalizzare drammaticamente chi acquista in buona fede un immobile precedentemente donato, fino alla scadenza dei termini prescrittivi sopra indicati.

Fatto sta che dopo il passaggio in Senato, è stato deciso di mantenere in essere la legislazione attuale e conservare le prerogative dell’azione di Restituzione.

Le Azioni di Revoca e di Restituzione

Per comodità dei lettori, riportiamo cosa prevedono i due tipi di azione da intraprendere quando ci si sente lesi nella propria quota di legittima ereditaria:

1. la Riduzione, che rende inefficaci le donazioni;

2. la Restituzione, con la quale il legittimario insoddisfatto (l'erede) può richiedere la restituzione del bene donato all’acquirente che ha acquistato dal donatario (chi ha ricevuto la donazione) fino al termine della prescrizione che si conclude dopo 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla morte del donante, a meno che tutti gli eredi legittimati, solo dopo la morte del donante, abbiano firmato una rinuncia all'azione di riduzione.

La questione esiste anche per le ipoteche e i gravami sui beni donati, perché i beni restituiti al legittimario vittorioso ritornano puliti dalle ipoteche, che restano se la riduzione è chiesta oltre i termini della prescrizione e, in questo caso, il donatario deve indennizzare i legittimari del minore valore.

La Speranza

A questo punto l’iter verso l’approvazione di un nuovo regime giuridico avrà bisogno di una legge dedicata che ne affronti nello specifico i temi e i limiti e ci auguriamo che possa trovare spazio in un prossimo e rapido  provvedimento che il Parlamento o il Governo dovranno deliberare in apposita sede.

Considerazioni Finali

“La Donna è mobile, qual piuma al vento…” scriveva Giuseppe Verdi nel "Rigoletto" ma questa è l’ennesima dimostrazione di come le norme e leggi possano essere ancora più mobili delle piume al vento e di come sia assolutamente necessaria l’assistenza di un Consulente preparato e costantemente aggiornato per non commettere errori che possano portare a conseguenze importanti.

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