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Donazioni finalmente libere

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Le Premesse

Dopo molti decenni di attese, limitazioni, vincoli e litigi, finalmente qualcuno ha deciso di mettere mano all’assurda normativa riguardante le Donazioni.

In un precedente articolo abbiamo già parlato della complesse procedure connesse alle Donazioni, ma oggi andiamo a fornire i dettagli di quella che dovrebbe essere (il condizionale è d’obbligo fino all'approvazione definitiva) la nuova disciplina prevista nella bozza della Legge di Bilancio 2024.

La Situazione Attuale

Come sappiamo, nella disciplina delle Successioni, il codice civile accorda ai “legittimari” (coniuge, figli e ascendenti del defunto) una quota dell’eredità.

In relazione al calcolo di questa quota, si conteggiano sia i beni lasciati dal defunto sia i beni che lo stesso ha donato.

Se al momento dell’apertura della successione, i legittimari si ritrovano completamente o parzialmente privi delle quote previste per legge perché il defunto ha fatto delle donazioni in vita, questi possono intraprendere due tipi di azioni:

1. la Riduzione, che rende inefficaci le donazioni;

2. la Restituzione, con la quale il legittimario insoddisfatto (l'erede) può richiedere la restituzione del bene donato all’acquirente che ha acquistato dal donatario (chi ha ricevuto la donazione) fino al termine della prescrizione che si conclude dopo 20 anni dalla donazione o 10 anni dalla morte del donante, a meno che tutti gli eredi legittimati, solo dopo la morte del donante, abbiano firmato una rinuncia all'azione di riduzione. 

La questione esiste anche per le ipoteche e i gravami sui beni donati, perché i beni restituiti al legittimario vittorioso ritornano puliti dalle ipoteche, che restano se la riduzione è chiesta oltre i termini della prescrizione e, in questo caso, il donatario deve indennizzare i legittimari del minore valore.

In conseguenza di questo, come noto, acquistare o accettare in garanzia dei beni donati, come nel caso dell'ipoteca che le banche rifiutano di iscrivere, è estremamente rischioso e venderli è di conseguenza molto complicato, con l'unica opzione della sottoscrizione, in alcuni casi, di apposite polizze assicurative.

La centralità dell’articolo 563 del c.c.

L’articolo 563 del codice civile, dettagliato come “Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione”, recita:

“Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima.

Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.

Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione."

Cosa Prevede la Modifica dell'art 563 c.c.

La proposta del Governo iscritta nella bozza della Legge di Bilancio, riscrive l’articolo 563 del codice civile e cancella la norma sulle restituzioni a carico degli acquirenti.

Nella possibile versione modificata, la riduzione della donazione non pregiudicherà i terzi ai quali il donatario ha alienato a titolo oneroso i beni donati.

Il donatario dovrà direttamente compensare, con adeguata monetizzazione, i legittimari lesi della propria quota di legittima sino alla concorrenza del valore della parte a loro riservata.

In relazione alle modifiche proposte, eventuali ipoteche e pesi su qualsiasi bene donato restituito al legittimario vittorioso nell’azione di riduzione, resteranno efficaci.

Il donatario dovrà essere obbligato a compensare in denaro i legittimari del conseguente minore valore dei beni nei limiti della quota di legittima, salva la norma sulla trascrizione della domanda.

La bozza di legge di bilancio 2024 ritocca anche le regole sugli effetti della trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni.

Viene precisato che la sentenza che accordi la riduzione, non pregiudicherà i diritti dei terzi se acquistati in base a un atto trascritto o iscritto prima della domanda, purché l’acquisto sia stato effettuato a titolo oneroso e non vi sia stato un trasferimento a titolo gratuito.

Chi sarà interessato dalle Nuove Regole?

Le regole modificate, se diventeranno legge, verranno applicate alle successioni aperte sei mesi dopo dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024 e quindi a partire dal luglio 2024.

Cosa succede a chi ha acquistato un immobile donato prima della nuova Legge?

In relazione alle successioni aperte prima, ai legittimari interessati all’azione per la restituzione, verrà fissato un termine di sei mesi con la finalità di notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Se non verrà fatto, dopo sei mesi, verranno applicate alle successioni le norme modificate.

Conclusioni

Come è facile capire, l’applicazione delle modifiche che abbiamo descritto porterebbe ad un’autentica rivoluzione nella gestione degli immobili provenienti da donazione e consentirebbe la “liberazione” di miliardi di euro intrappolati nelle maglie dell’attuale art. 563 del c.c., oltre a consentire la libera vendita di quei beni che oggi sono incatenati da vincoli stringenti.

Sarà comunque sempre necessario valutare, caso per caso, le possibilità e i limiti delle norme e farsi accompagnare da Professionisti di grande esperienza per non incorrere in errori che potrebbero avere conseguenze molto serie.

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