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Donazione o Successione – Cosa Scegliere?

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Abbiamo trattato in diverse occasioni i temi delle Donazioni e delle Successioni, ma ci sono arrivate molte richieste da parte di Clienti e Lettori per un confronto diretto tra le due procedure idonee al trasferimento a titolo gratuito di uno dei diritti reali fondamentali: la Proprietà.

Quindi conviene di più intestare un appartamento a un parente (magari mantenendo l’usufrutto) oppure fare un testamento e lasciarglielo in eredità?

Cominciamo col dire che non esiste la risposta perfetta ma dovremo capire quale sia la soluzione più adatta, analizzando ogni singola necessità familiare.

Le Caratteristiche

Chi vuol trasferire, ribadiamo a titolo gratuito, un proprio bene a un’altra persona, può optare indifferentemente tra l’atto di donazione e la successione.

Nel primo caso, il bene entra subito nella disponibilità del beneficiario, a meno che non sia stato previsto in sede di atto che il donante mantenga l’usufrutto vitalizio.

Nel secondo caso ciò succede solo con la morte del testatore.

La donazione è molto semplice. Basta recarsi dal notaio e stipulare l’atto a favore del donatario prescelto.

Il testamento invece può avvenire in diverse forme.

1. C’è il testamento olografo, che è quello fatto direttamente dal testatore e da lui conservato o consegnato a persone di fiducia; ovviamente esiste il pericolo che possa essere occultato, distrutto o che possano sorgere contestazioni in merito all’autenticità della firma o della scrittura.

2. C’è poi Il testamento pubblico, che è ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, innanzi ai quali il testatore dichiara la sua volontà che viene riportata per iscritto dal notaio stesso.

3. Una terza ipotesi è il testamento segreto, una forma intermedia tra il testamento pubblico e quello olografo, che viene redatto dal testatore e poi consegnato chiuso al notaio. 

Cosa c’è da Sapere

I problemi che si pongono quando si deve decidere se conviene di più la successione o la donazione sono i seguenti e li svilupperemo nel dettaglio, anche con il supporto di un bell’articolo del noto avv. Angelo Greco:

1. questioni fiscali: quale costa di meno tra donazione e successione?

2. possibili contenziosi: come evitare che gli eredi possano avere dispute giuridiche per l’eredità?

3. questioni burocratiche: è più facile intestare un bene quando si è ancora vivi o fare testamento?

4. questioni collegate ad eventuali debiti: come tutelare gli eredi da eventuali creditori del defunto?

5. questioni collegate alla rivendita futura dei beni trasferiti agli eredi.

1. Questioni fiscali: quale costa di meno tra donazione e successione?

Sotto il profilo fiscale, donazione e successione sono tassate allo stesso modo ma cambiano a seconda del rapporto esistente tra le parti. 

 

Le aliquote e le franchigie che rendono tassabile il trasferimento dei beni per la parte eccedente il loro valore,  per l’imposta sulle successioni e donazioni, sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006 e sono:

 

  •  del 4% per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta  (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto, ma solo per la parte che supera 1 milione di euro (franchigia) per ciascun beneficiario;
  • del 6% per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, che supera per ciascun beneficiario la franchigia di 100.000 euro;
  • del 6%  per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza di alcuna franchigia;
  • dell'8% per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della Legge 104, si applica sempre la franchigia di 1,5 milioni di euro.

Alle donazioni di beni immobili di un diritto reale immobiliare, sono inoltre dovute:

  • l’imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell’immobile;
  • l’imposta catastale, nella misura dell’1% del valore dell’immobile.

 

Se il destinatario della successione o della donazione possiede i requisiti per poter richiedere le agevolazioni prima casa, le imposte ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, indipendentemente dal valore dell’immobile.

Lo stesso l’immobile deve chiaramente possedere i requisiti richiesti per i benefici prima casa.

Quanto all’onorario del notaio, questo andrà pagato sia in caso di donazione sia di testamento e sarà oggetto di trattazione con lo stesso notaio sulla base delle tariffe indicate dall'ordine.

Anche la donazione richiede infatti l’atto notarile se il bene è immobile o di non modico valore.

Quanto al testamento, pur se fosse olografo e pertanto può essere redatto senza la presenza del notaio, quest’ultimo sarà poi necessario per l’apertura della successione.

A conti fatti, sia sotto un profilo fiscale sia come costi generali, donazione e successione sono pressoché identiche.

2. Possibili contenziosi: come evitare che gli eredi possano avere dispute giuridiche per l’eredità?

La donazione non può essere contestata prima del decesso del donante e solo quando questi muore gli eredi possono contestare, ma entro e non oltre i 10 anni successivi alla morte, sia le donazioni sia eventuali altre disposizioni testamentarie che si ritiene abbiano leso le cosiddette «quote di legittima», ossia quelle quote minime che per legge devono essere riservate ai figli e al coniuge o, in assenza dei figli, ai genitori.

Per evitare contestazioni, sarà quindi bene rispettare sempre le quote di legittima da riservare ai figli e al coniuge.

Il testamento olografo però offre meno garanzie rispetto alla donazione o al testamento pubblico.

Qualcuno potrebbe occultarlo oppure sostenere che la scrittura non è quella del testatore.

Ciò aprirebbe un contenzioso rivolto all’accertamento della relativa autenticità.

Il problema non si pone invece con la donazione o il testamento notarile.

3. Questioni burocratiche: è più facile intestare un bene quando si è ancora vivi o fare testamento?

La donazione è certamente un atto ordinario in quanto va semplicemente eseguita in presenza del notaio.

Il testamento olografo richiede invece un minimo di esperienza relativa alle regole di redazione e ai criteri di ripartizione delle quote di legittima.

Sarà opportuna una consulenza da parte di un preparato professionista del settore.

4. Questioni collegate ad eventuali debiti: come tutelare gli eredi da eventuali creditori del defunto?

Chi accetta l’eredità, subentra anche nei debiti del defunto.

Ciò non succede invece se il proprietario del bene lo dona prima di morire.

Il donatario, infatti, non risponde dei debiti del donante a meno che la donazione non venga fatta quando il debito è già sorto.

In questo caso il creditore può tutelarsi impugnandola entro cinque anni da quando è stata trascritta nei pubblici registri, facendola così revocare.

5. Questioni collegate alla rivendita futura dei beni trasferiti agli eredi.

Mentre con l’atto di successione non vi sono limiti alla rivendita dei beni ricevuti dal de cuius, come scritto in precedenza la donazione può essere oggetto di contestazione da parte degli eredi legittimari, fino a 10 anni dalla morte del donante o 20 anni dalla trascrizione.

i leggitimari possono cioè contestare le donazioni fatte in vita dal defunto, se ritengono che abbiano leso le quote minime spettanti loro per legge.

Ecco perché è più difficile rivendere un bene ricevuto in donazione se il donante non è già deceduto da almeno un decennio o non siano scaduti i termini prescrittivi ventennali.

Ecco perché le banche difficilmente ne finanziano l’acquisto.

In buona sostanza, chi riceve un bene proveniente da una donazione troverà molto più difficile rivenderlo a meno che non stipuli una polizza assicurativa a tutela dell’acquirente (non di semplice reperimento), non si faccia firmare un atto di rinuncia ad ogni possibile contestazione da parte degli eredi legittimari o ancora, qualora il donante sia in vita, non provveda a effettuare un atto di risoluzione della donazione per mutuo dissenso, da stipulare davanti ad un notaio, ove sarà necessario che sia il donante sia il donatario prestino consenso a porre come nulla la donazione.

E’ evidente come il tema non sia affatto semplice e prima di fare una scelta nel merito, sarà necessario confrontarsi con il proprio Professionista Immobiliare di fiducia.

I Consulenti EffettoCasa Roma, sono sempre a disposizione dei Clienti per ogni maggiore chiarimento, contattandoci per un appuntamento di persona attraverso il sito www.effettocasa.itsu WhatsApp all'infoline 366.22.78.458 o tramite le nostre pagine socialcercando EffettoCasa_Roma su FacebookInstagram e YouTube.

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