Come ogni anno a partire dal 2012, entro il 16 giugno i proprietari di immobili dovranno versare l’acconto per l’Imu.
L’Imposta Municipale sugli immobili, come è ormai consuetudine, va pagata in due rate.
Entro il 16 giugno si versa l’acconto del 50%, mentre il restante 50% va versato entro il 18 dicembre (il 16 quest’anno è un sabato).
Per calcolare l’acconto il procedimento è semplice: se non ci sono state variazioni nella consistenza immobiliare, basta sommare l’Imu pagata nel 2022 tra acconto e saldo e versare il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili, utilizzando il relativo codice tributo che potrete trovare nei siti dei vari Comuni per effettuare i calcoli opportuni.
Se invece ci sono state variazioni nella situazione patrimoniale nel corso del 2022 o all’inizio del 2023, come acquisti, vendite o successioni, è opportuno tenere conto della situazione attuale ma applicando per l’acconto ancora l’aliquota deliberata dal comune per il 2022.
Le Novità
Tra le novità del 2023, finalmente, troviamo l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili, a condizione che sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per violazione di domicilio o sia iniziata l’azione giudiziaria penale per occupazione abusiva.
Per i soggetti che al 1° maggio 2023 abbiano avuto la residenza o la sede legale od operativa in uno dei Comuni alluvionati dell’Emilia-Romagna (elenco allegato al D.L. alluvioni), sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza fino al 31 agosto 2023 e quindi anche l’acconto Imu.
L'abitazione Principale
L’abitazione principale (e le relative pertinenze) è ancora salva a patto che non sia di lusso e che sussistano le condizioni che riportiamo di seguito.
Per abitazione principale s'intende un’unica unità immobiliare ad uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (esclusi gli uffici A/10 e quelli che riportiamo di seguito), nella quale il contribuente risiede e dimora abitualmente.
Le due circostanze devono coesistere.
La Residenza è il luogo indicato all’anagrafe del Comune mentre la Dimora Abituale è il luogo ove, effettivamente, il contribuente vive per gran parte dell’anno.
Quindi il semplice fatto di aver dichiarato la propria residenza in un immobile, non è sufficiente ad ottenere l’esenzione Imu, come il semplice fatto di vivere in un appartamento non basta per non pagare l’Imposta municipale se poi non vi si risiede.
Da quanto appena visto, il concetto di “prima casa” è quindi assolutamente fuorviante in relazione all’esenzione Imu.
Non è detto infatti che la prima casa sia anche luogo di residenza del contribuente.
La dimora effettiva può essere provata con le bollette delle utenze (acqua, elettricità, gas).
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 209 del 13 ottobre 2022, non è più richiesto come requisito per l’esenzione che anche i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza anagrafica nell’abitazione, come ad esempio, se uno dei coniugi si è trasferito in altra città per motivi di lavoro.
L’esenzione vale anche per le pertinenze dell’abitazione principale, ma solo nei limiti di una per ciascuna categoria, C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), C/6 (box o posto auto), C/7 (tettoia).
Se il contribuente utilizza come abitazione principale due appartamenti adiacenti ma accatastati separatamente, dovrà scegliere a quale dei due applicare l’esenzione per l’abitazione principale.
Agevolazione per gli appartamenti locati a Canone Concordato
Esclusivamente per gli immobili affittati a "canone concordato" nei Comuni ad alta tensione abitativa (i capoluoghi di provincia e tutti i Comuni con più di 10.000 abitanti), si applica la riduzione del 25% dell’imposta e quindi si paga il 75% dell’Imu dovuta.
Quando è Obbligatorio il pagamento dell’IMU
Ribadito che l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze (come detto, una per categoria catastale), il tributo colpisce tutti gli altri immobili abitativi a disposizione, come le seconde case e quelli affittati o sfitti.
Il pagamento dell’Imu rimane obbligatorio anche sulle abitazioni principali di maggior pregio, ossia quelle accatastate con categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi).
Si paga anche sugli immobili concessi in comodato o uso gratuito, salvo la riduzione al 50% tra genitori e figli.
Si paga anche sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come, ad es., il secondo box.
L’imposta si versa anche per uffici, negozi, depositi, capannoni, altri immobili commerciali e industriali e per le aree fabbricabili (conta il valore commerciale al 1° gennaio 2023) da chiunque posseduti.
L’Imu colpisce anche i terreni agricoli, pure se incolti, inclusi i piccoli orti.
Sono esclusi solo i terreni ubicati nei Comuni classificati come montani o di collina in base alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993.
Esenti anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, ubicati in qualsiasi altro Comune.
Le Regole in caso di Separazione e per gli Anziani in casa di cura
Oltre che per l’abitazione principale, l’esenzione dall’Imposta municipale sugli immobili è prevista per legge anche per:
1) l’abitazione familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, anche se non proprietario, con provvedimento del giudice in relazione a separazione, divorzio o anche in assenza di rapporto coniugale;
2) le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari o destinate a studenti che siano soci assegnatari, a prescindere dalla residenza. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp e i fabbricati destinati agli alloggi sociali (housing sociale);
3) l’abitazione (non locata) degli appartenenti a Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco o alla carriera prefettizia, anche se risiedono altrove. I comuni possono esentare da Imu l’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso non risulti locato.
Per il 2023 si applica la riduzione al 50% per l’Imu sull’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato, se titolari di pensione estera in regime di convenzione internazionale con l’Italia, a condizione che la casa non sia locata o data in comodato d’uso.
Comodato d’uso gratuito
Ne abbiamo accennato qualche riga fa ma approfondiamo il tema.
Per gli immobili concessi in comodato, gli sconti ci sono ma con delle precise limitazioni.
Anche quest’anno si può beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu per l’immobile dato in comodato esclusivamente tra genitori e figli.
Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela.
La riduzione del 50% della base imponibile si applica per l’immobile dato in uso gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, ossia tra genitore e figlio o viceversa, solo alle seguenti condizioni:
1) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova la casa concessa in comodato (che non deve essere A1, A8 o A9);
2) il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi sia la residenza anagrafica, sia la dimora abituale;
3) oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale;
4) il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano gli immobili non abitativi);
5) il contratto di comodato deve essere registrato (per la registrazione si deve pagare l’imposta di registro di 200 euro), infrazione sanabile con ravvedimento operoso.
I Criteri per il Pagamento e Chi è Obbligato
Nel caso di un immobile acquistato nel 2023 il contribuente può utilizzare la nuova aliquota eventualmente approvata per il 2023, se già pubblicata sul sito www.finanze.gov.it.
In tutti gli altri casi è preferibile utilizzare le aliquote decise per il 2022 e poi fare il conguaglio a dicembre con quelle nuove.
L’Imu si versa su base mensile applicando questa regola: il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.
Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Devono versare l’Imu tutti i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento: come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (come il coniuge superstite sulla casa di famiglia, ma se l’abitazione non è classificata come di pregio è esente), di uso, enfiteusi e superficie.
In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, ma in genere ha l’esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice e se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
L’imposta va versata anche dalle società per tutti gli immobili posseduti di qualsiasi categoria, anche se utilizzati nell’esercizio
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