Sono decine di migliaia in tutto il paese, i balconi e le terrazze (la maggior parte in appartamenti siti in condomìni) che sono state chiuse dai proprietari con l’utilizzo di vari sistemi, senza badare troppo alla regolarità urbanistica.
Ciò ha spesso causato fastidi, contenziosi o addirittura sanzioni a carico di chi ha operato senza permessi e autorizzazioni.
L’emendamento al decreto Aiuti bis
Dallo scorso mese di settembre 2022, un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis, approvato in Senato (articolo 33-quater che modifica il Testo Unico Edilizia), ha fatto rientrare la categoria di vetrate denominate VEPA, nei lavori che non necessitano di un permesso dal Comune.
Grazie al supporto di quanto pubblicato dal Corriere della Sera, vediamo di capire cosa cambia
Cosa sono le VEPA?
VEPA è un acronimo che indica le VEtrate Panoramiche Amovibili, installate per la ridurre le dispersioni termiche e per il risparmio energetico ma anche per la messa in sicurezza e per una maggiore fruizione di verande e balconi.
Come spiega l’Assvepa, l’associazione italiana vetrate panoramiche, queste strutture permettono di schermare, ombreggiare e di coibentare parzialmente, migliorando le prestazioni energetiche di una parte dell’edificio, ma anche di impermeabilizzare dalla pioggia balconi, terrazze e logge.
In genere, questi sistemi sono scorrevoli e si aprono e chiudono a seconda del bisogno.
La loro principale caratteristiche è quella di poter essere rimovibili.
Rientrano tra i lavori in Edilizia Libera ma nel condominio c’è rischio contestazioni
Abbiamo detto come l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti su verande e balconi, con la conversione in legge del decreto Aiuti bis, sia rientrata tra i lavori in edilizia libera.
Tuttavia, nel caso le si installi in un condominio, potrebbero sorgere delle difficoltà per quel che riguarda la valutazione dell’impatto sulle linee architettoniche dell’edificio e sul suo decoro.
Ragion per cui, anche se per installare le Vepa non è necessario ottenere il via libera dell’assemblea condominiale, per non rischiare successive contestazioni, sarà opportuno avvisare preventivamente l’amministratore e gli altri condomini ed ottenere un'autorizzazione anche formale, prima di avviare i lavori.
Cos'è il decoro architettonico
Nei condomìni, la lesione del decoro architettonico può manifestarsi anche in relazione alle facciate interne dell’edificio condominiale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1718 del 29 gennaio 2016.
Nel caso in esame, la controversia era insorta in seguito alle azioni intraprese da alcuni condomini per la rimozione dell’intelaiatura metallica per tenda da sole realizzata da un condomino.
Ci sono state anche altre pronunce relative a facciate interne e la Suprema Corte ha chiarito che con “decoro architettonico del fabbricato”, ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c., “deve intendersi l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata e armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico”.
Volumetria: i vincoli da rispettare
Per poter installare questo tipo di verande è necessario rispettare determinati requisiti.
Il primo vincolo riguarda il divieto di aumentare la volumetria della proprietà.
Per questo è indispensabile che le vetrate siano amovibili.
L’articolo 33 quater del decreto Aiuti bis infatti, precisa che l’installazione è ammessa “purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile”.
Microareazione e prestazioni energetiche
Il decreto Aiuti bis prevede anche che, affinché l’installazione di vetrate panoramiche amovibili e trasparenti si possa eseguire senza permessi, tali strutture debbano favorire “una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici”.
Inoltre, l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili deve avere come scopo il miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche dell’edificio.
Impatto visivo minimo (non solo in condominio)
Un altro requisito indispensabile è che una volta installate, le Vepa abbiano un impatto visivo minimo.
A questo proposito la norma dice che devono “avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
Al momento nessun bonus edilizio ma...
Come comunica Assvepa, non vi è al momento nessuna ufficialità per legare le VEPA ai bonus edilizi.
Nonostante gli interpelli all’Agenzia delle Entrate, all’Ufficio IVA ed all’Enea, nessun ente ha finora risposto.
Ma legge è in vigore da pochi giorni, le autorità preposte stanno studiando il caso e noi vi aggiorneremo ovviamente appena ci saranno notizie certe.
Vogliamo comunque precisare che non parliamo di una Sanatoria utile a che ha modificato la destinazione di uno spazio precedentemente coperto ma della possibilità di avere una migliore fruizione di superfici spesso poco o male utilizzate.
Questa norma può però essere di grande supporto anche a chi debba vendere un immobile su cui siano state commesse delle piccole irregolarità, finora non sanabili, che mettevano a rischio la compravendita, avendo la possibilità di valutare questo strumento urbanistico per regolarizzare la propria situazione, qualora ve ne siano appunto le condizioni.
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