Entro il 16 giugno, i proprietari di beni immobiliari dovranno versare l’acconto dell’Imu per l'anno 2022.
Ringraziando il Corriere della Sera per i dati forniti, andiamo ad analizzare in dettaglio chi deve pagare, quando e quanto.
Esenzioni
Anche per quest’anno è confermata l’esenzione per le abitazioni principali, escluse quelle di lusso e le relative pertinenze.
Confermata anche la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili affittati a "canone concordato", che in molti Comuni fruiscono anche di un’aliquota ridotta.
Dal 2022 inoltre, sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i cosiddetti immobili merce), finché permane tale destinazione e a condizione che non siano locati.
L’acconto Imu rimane dovuto per gli immobili delle persone fisiche non titolari di partita Iva e per quelli di proprietà di imprese che operano in settori diversi da quelli agevolati.
I Dettagli
L’Imu, come sempre, va pagata in due rate.
Entro il 16 giugno va corrisposto l’acconto del 50%, mentre il restante 50% va versato entro il 16 dicembre.
Per l’acconto il conteggio è semplice. Se non ci sono state variazioni nella consistenza immobiliare, basta sommare l’Imu pagata nel 2021 tra acconto e saldo e versare il 50% di tale importo, per ciascuna tipologia di immobili, utilizzando il relativo codice tributo.
Se ci sono state variazioni nella consistenza degli immobili nel corso del 2021 o del 2022, come acquisti o vendite o successioni, è opportuno tenere conto della situazione patrimoniale immobiliare attuale, applicando per l’acconto di giugno ancora l’aliquota deliberata dal comune per l’anno precedente.
Nel caso di un immobile acquistato nel 2022, la circolare del ministero dell’Economia numero 1/DF del 18 marzo 2020 fa presente che, dovendo fare il calcolo ex-novo dell’Imu, il contribuente può utilizzare la nuova aliquota eventualmente approvata per il 2022, se già pubblicata sul sito www.finanze.gov.it.
In tutti gli altri casi, le aliquote Imu 2022 già deliberate dal Comune (e quelle che verranno stabilite entro il 28 ottobre prossimo) verranno considerate solo in fase di saldo, entro il 16 dicembre.
Chi deve versare l’acconto
Sono tenuti al pagamento dell’Imu, tutti i proprietari di immobili situati in Italia e tutti coloro che su di essi sono titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha un diritto d’abitazione (come il coniuge superstite sulla casa di famiglia, ma se l’abitazione non è classificata come di pregio è esente), diritto d’uso, enfiteusi e superficie.
In caso di separazione o divorzio, obbligato al versamento è il coniuge assegnatario dell’immobile, anche se non proprietario, a meno che non fruisca dell'esenzione se la casa è assegnata con provvedimento del giudice e se vi dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per gli immobili in multiproprietà, l’Imu va pagata dall’amministratore.
Nel caso di più comproprietari o di più contitolari di un diritto reale, l’imposta è pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.
L’esenzione per l’abitazione principale si applica solo a chi vi dimora e ha la residenza anagrafica; gli altri comproprietari che non vi risiedono devono invece pagare l’Imu.
Abitazioni principali salve, le altro no. Ma ci sono differenze
Anche per il 2022 l’Imu non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze, con il limite di una sola per categoria: C/2 (cantina, soffitta), C/6 (box o posto auto), C/7 (tettoia).
Per abitazione principale si intende un’unica unità immobiliare ad uso abitativo classificata nel gruppo catastale A (esclusi gli uffici A/10), nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Le due circostanze devono coesistere.
Fanno eccezione le abitazioni principali di maggior pregio: categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi), per le quali l’Imu è dovuta.
L’esenzione è prevista per legge anche per l’abitazione assegnata per provvedimento giudiziario al coniuge separato o divorziato (anche se non proprietario) purché vi dimori abitualmente e risieda anagraficamente.
I comuni possono esentare da Imu l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata.
E' inoltre prevista la riduzione dell'IMU al 37,5%, dal precedente 50%, sull’abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nello Stato, se titolari di pensione estera in regime di convenzione, purché la casa non sia locata o data in comodato.
Esenzioni sono previste anche per le Forze dell’ordine, per la casa non locata se risiedono altrove e per gli immobili assegnati da cooperative a proprietà indivisa, a soci assegnatari, e per quelli degli Iacp.
I coniugi residenti in Comuni diversi non sono più penalizzati
Risolta definitivamente la questione dell’esenzione Imu per i coniugi che hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi.
L’articolo 5-decies del decreto legge 146/2021, convertito in legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha disposto che la normativa già in vigore per i coniugi aventi dimora abituale e residenza in immobili diversi situati nello stesso Comune, sia applicabile anche al caso di residenza in Comuni differenti.
È stato chiarito quindi, che anche in questo caso l’esenzione Imu spetta su un immobile a scelta dei coniugi, quello presumibilmente con la rendita più alta.
In passato molti Comuni non concedevano l’esenzione neppure su uno dei due immobili con la motivazione che la rottura del nucleo familiare non consentiva di godere del beneficio.
La scelta dell’immobile che godrà dell’esenzione e quindi da considerare abitazione principale, andrà comunicata al comune interessato, con la presentazione della dichiarazione Imu, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di intervenuta variazione: quindi per il 2022 entro il 30 giugno 2023.
Abitazione principale con due appartamenti adiacenti ma accatastati separatamente.
In questo caso si dovrà scegliere a quale dei due applicare l’esenzione per l’abitazione principale.
Comodato d’uso tra figli e genitori
Per l’Imu c’è la possibile riduzione al 50% sull’immobile dato in comodato gratuito a un figlio o un genitore, ma solo in presenza di requisiti molto stringenti.
Lo sconto non è previsto per altri legami di parentela, ad esempio nonni/nipoti.
La riduzione del 50% della base imponibile si applica per l’immobile dato in comodato gratuito ad un parente in linea retta di primo grado, ossia tra genitore e figlio o viceversa, solo se si verificano le seguenti condizioni:
1) il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato (che non deve essere A1, A8 o A9);
2) il comodatario deve adibire l’immobile ad abitazione principale, stabilendovi residenza anagrafica e dimora abituale;
3) oltre all’immobile dato in comodato, il comodante può possedere un solo altro immobile abitativo nello stesso Comune, adibito a propria abitazione principale;
4) il comodante non deve possedere, oltre a quello dato in comodato e alla propria abitazione principale, nessun altro immobile abitativo in Italia (non rilevano gli immobili non abitativi);
5) il contratto di comodato deve essere registrato (per la registrazione si deve pagare l’imposta di registro di € 200) e l’eventuale infrazione è sanabile con il ravvedimento operoso.
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